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| GARA VIS PORTICI 1906 - GIUGLIANO 1928 :
Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l’assenza, non giustificata, della società Giugliano 1928 Calcio. Per questi motivi, ex art. 53, secondo capoverso N.O.I.F. e dell’art. 17, terzo capoverso C.G.S.; DELIBERA di infliggere alla società Giugliano 1928 calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 500,00, relativa alla prima rinuncia. Fa obbligo alla società Giugliano 1928 Calcio di versare a favore della società Vis Portici 1906, quale indennizzo per il mancato incasso, la somma di euro 500,00.
TUTTI GLI ALTRI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI :
Ammenda:
80 € - Quarto s.r.l. Durante la gara, propri sostenitori accendevano vari fumogeni, senza arrecare danni a persone o cose.
A Carico di Massaggiatori:
Squalifica fino al 13/04/2014: Mottola Luigi (San Giorgio 1926) .
A Carico di Calciatori:
Squalifica per 2 Giornate: Siciliano Carlo (Isola di Procida) .
Squalifica per 1 Giornata: Di Costanzo Giuseppe (Atletico Casalnuovo) ; De Simone Luca (Florigium) ; Maglione Gennaro (Mari F.C.) ; Di Girolamo Nicola (Miano) ; Bevo Salvatore (Neapolis) ; Piccolo Giuseppe (San Giorgio 1926) ; Lepre Enzo (Sibilla Soccer) ; Di Grezia Mario Gabriel (Stasia Soccer) ; Borrelli Pasquale (Virtus Volla) .
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