Il G.S.T letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l’assenza, non giustificata della società Giugliano 1928 Calcio. Per questo motivo, in applicazione dell’art. 53, comm.2, NOIF e dell’art.12 comm.3, C.G.S.,
DELIBERAdi infliggere alla società Giugliano 1928 Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 4.000,00 relativa alla terza rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione di rinuncia verificatasi nelle ultime tre giornate di Campionato). Fa obbligo alla società Giugliano 1928 Calcio di versare a favore della società Stasia Soccer, quale indennizzo per il mancato incasso, la somma di euro 500.00.
TUTTI GLI ALTRI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI :
A Carico di Calciatori:Squalifica per 1 Giornata:Vitagliano Giuseppe Salvatore (Miano) ;
Paradiso Dino (Neapolis) ;
Costanzo Claudio (Nerostellati Frattese) ;
Passero Luigi (Quarto s.r.l.) ;
Cuomo Alessandro (Vis Portici 1906) ;
Molisso Antonio (Vis Portici 1906) .